VETERINARIA

Nelle famiglie italiane vivono oltre 14 milioni di cani e gatti, oltre pesci e altre specie minori, con una aspettativa di vita raddoppiata negli ultimi 30 anni grazie alla cura e alla sana alimentazione. 

Il farmacista non è solo il responsabile della dispensazione del farmaco umano, ma anche di quello veterinario. Il farmacista che si occupa delle specialità medicinali a uso veterinario svolge spesso un ruolo di riferimento e intermediario tra il medico veterinario e gli allevatori/proprietari di animali, e deve pertanto avere una conoscenza specifica del settore. 

A partire dal 1992, i medicinali per uso umano e quelli per uso veterinario sono soggetti a normative completamente diverse; la normativa vigente sui medicinali veterinari è molto complessa e in continua evoluzione. Se è vero che tali norme devono essere conosciute in primo luogo dal medico veterinario che prescrive la terapia, il farmacista resta responsabile all’atto della dispensazione dei medicinali.

La prescrizione dei medicinali veterinari 

La legge n. 167/2017, oltre ad avere introdotto il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari – composto dalla Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) e dal Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza – ha stabilito che la prescrizione veterinaria (ivi compresa la prescrizione di preparazioni galeniche) deve essere predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche, attraverso la ricetta veterinaria elettronica (REV). Ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019, la REV è obbligatoria su tutto il territorio nazionale sia per animali da compagnia sia per quelli da allevamento.

La REV permette di redigere un’unica prescrizione contenente medicinali veterinari autorizzati con diversi regimi di dispensazione. Essa viene gestita all’interno del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza, il sistema del Ministero della Salute che prevede la completa digitalizzazione e dematerializzazione della gestione dei medicinali veterinari, dalla prescrizione da parte del veterinario fino alla somministrazione agli animali. In base a tale sistema, le fasi di acquisto dei medicinali veterinari sono in sintesi le seguenti:

  • il medico veterinario emette la ricetta elettronica;
  • l’intestatario della ricetta (proprietario o detentore degli animali) comunica al farmacista i dati di identificazione della ricetta per la fornitura dei medicinali in essa prescritti;
  • grazie al numero identificativo e al codice PIN, il farmacista può richiamare online la ricetta elettronica dal sistema informativo del Ministero della Salute;
  • il farmacista procede alla dispensazione dei medicinali.

La REV sostituisce la forma cartacea dei seguenti tipi di ricetta veterinaria:

  • non ripetibile su modello ministeriale in triplice copia;
  • non ripetibile;
  • ripetibile;
  • su ricettario ministeriale speciale a ricalco per prodotti appartenenti alla Tab. medicinali sezione A, di cui al DL 36/2014.